A seguito delle nozze del figlio cosa accade all’assegno di mantenimento?
Il coniuge deve continuare a versare il mantenimento oppure decade ?
La risposta a tale quesito giuridico, viene fornita dalla Corte di Appello di Napoli, sez. 4 bis, del 7 gennaio 2015 n. 47, la quale si è pronunciata riferendosi alla precedente sentenza della Corte di Cassazione del 2011, n. 1830.
Con il matrimonio, infatti, come spiegato dalla Corte, si dà il via a un nuovo nucleo famigliare e cessano automaticamente tutti i doveri di mantenimento a carico dei genitori.
I coniugi, come sancisce la Corte, “divengono titolari del governo della nuova entità e sono legati dall’obbligo della mutua assistenza morale e materiale“. In tal senso, quindi, il figlio coniugato non necessita più di un assegno per il mantenimento da parte dei genitori, i quali decadono automaticamente da tali doveri.
Questa decadenza automatica, altresì, influisce anche materialmente sull’assegno di mantenimento. Come confermato dalla Corte di Appello di Napoli, infatti, la parte onorata da tale orpello, non deve adire alla giustizia per ottenere una sentenza di decadimento, l’onere cessa automaticamente dal momento del matrimonio, e non deve più versare tale assegno.
Chiedere una pronuncia vorrebbe dire onorare oltremodo la parte a causa delle lungaggini processuali, ed essa avrebbe una sentenza dopo tempi molto lunghi.
Inoltre, instaurare un processo in ogni caso simile, significherebbe intasare i tribunali di tutta Italia in maniera completamente ingiustificata, aggravando le conosciute problematiche della nostra giustizia. La sentenza, quindi, non può che essere da noi condivisa.