Reato nel versamento obblighi mantenimento anche se il genitore versa la paghetta o paga le visite mediche

figliAddebito della separazione

Genitore condannabile se non versa gli alimenti: nuova sentenza della Cassazione

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, vale sempre la condanna ex art. 570 c.p., nei casi di sporadiche contribuzioni.

Non sussistono quindi i presupposti di revisione della condanna se le medesime condotte sono diversamente qualificate in altro processo.

Quanto specificato dai giudici della Suprema Corte vale per tutti i genitori che violano l’obbligo di assistenza familiare, non versando la somma mensile stabilita in separazione per il mantenimento dei figli. Questo vale anche se sporadicamente abbia provveduto ad acquistare loro vestiario, a pagare viaggi o altre spese voluttuarie.

La sentenza

A decidere quanto poc’anzi indicato è la sentenza n. 25593/2020 (sotto allegata) con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un padre condannato per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ex art. 570, commi 1 e 2, del codice penale, contestatogli come commesso in danno dei figli minori.

Il genitore reo aveva voluto che si revisionasse la sua sentenza di condanna, considerata dal giudice de quo inammissibile per l’inconciliabilità dei fatti accertati con quelli stabiliti in altra sentenza dello stesso tribunale

Sebbene infatti palesemente colpevole per la Suprema Corte, il giudice lo aveva in precedenza assolto per insussistenza del fatto ascrittogli.

Pur adducendogli la colpa dell’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento aveva giustificato l’uomo in quanto nel tempo aveva “continuato a contribuire in altro modo al sostentamento dei propri figli”.

A testimoniarlo la prole stessa, in corso di secondo processo, la quale sosteneva di avere da mangiare, vestiti, libri scolastici, e di vedere presente il padre per qualche visita medica e per la paghetta settimanale.

Secondo quanto emerso poi, le testimonianze probatorie esperite nel corso del secondo giudizio dai due figli vanno confrontate con quanto riferito nel corso del primo giudizio dalla coniuge separata.

Quest’ultima aveva infatti spiegato che l’ex coniuge non versava l’importo mensile pari a 1.000 euro stabilito per il mantenimento dei figli in sede di separazione, ma provvedeva saltuariamente ad alcune spese inerenti la prole. Una giustificazione questa per il giudice che dunque lo aveva assolto.

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Addebito della separazione

Il parere della Corte di Cassazione sul punto

Nel processo in Cassazione l’uomo dal suo canto sosteneva che l’affermazione del “ non aver assolto all’obbligo di mantenimento dei figli“, andava contro il contenuto della sentenza di assoluzione, che invece lo vedeva adempiente nei suoi obblighi di genitore.

Gli Ermellini hanno tuttavia ritenuto che le sporadiche contribuzioni del padre avevano già visto un primo parere negativo dal tribunale.

Al contempo, la diversa soluzione esperita dal giudice nella seconda sentenza di proscioglimento non era fondata su un accertamento di una diversa base fattuale.

Bensì si basava sulla diversa considerazione di quelle due pronunce su base giuridica, fondatesi su quelle più o meno occasionali spese pagate dal padre.

Ecco dunque che risulta impossibile considerare valido come presupposto di revisione “la diversa qualificazione giuridica delle medesime condotte, o di condotte del tutto analoghe tenute nello stesso contesto operativo, da parte di due sentenze, non rappresentando a tal fine base valida il contrasto dedotto tra le valutazioni del materiale probatorio e non rispetto all’accertamento di fatti tra loro inconciliabili” (cfr. Cass. n. 42950/2019, n. 15796/2014).

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