Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità

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Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità

Nel registro possono essere iscritti i figli di genitori con residenze diverse, qualunque ne sia il motivo. La residenza del minore resterà una sola, ma le comunicazioni che lo riguardano dovranno essere spedite ad entrambi i domicili indicati dai genitori.

Per l’iscrizione del minore al registro è necessario pertanto che il minore sia residente nel Comune, che almeno uno dei genitori ne faccia richiesta personalmente e che lo stesso genitore sia titolare della responsabilità genitoriale.

Principio di Bigenitorialità

Il concetto di bigenitorialità è stato introdotto dalla Legge n. 54/2006 ed è il diritto di ogni figlio a fruire dell’apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori. Si configura come un diritto soggettivo, permanente e indisponibile del minore, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore, ovvero il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche nel caso questi siano separati o divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l’allontanamento di un genitore dal proprio figlio.
Tale diritto si basa sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per cui esso non può e non deve essere influenzato da un’eventuale separazione. Né su di lui si può far ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

Articolo 155 Codice Civile

La legge 8 febbraio 2006 n. 54, recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” ha ridisciplinato ex novo l’art. 155 del c.c.
Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.

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