Obbligo di fedeltà

L’obbligo di fedeltà viene violato non solo ed esclusivamente il tradimento che si concretizza con l’atto fisico, ossia una relazione sessuale extraconiugale, ma anche quando si intraprende una relazione sentimentale che non arrivi all’atto fisico. Dunque l’obbligo di fedeltà deve esse visto in senso più ampio, ovvero un dovere reciproco di non tradire la fiducia del coniuge, dunque la separazione è addebitabile anche quando la relazione se non si sostanzi in un adulterio, ma comunque comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. ( In tal senso Cass. civ. Sez. I Sent., 11-06-2008, n. 15557)

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