L’ex non paga il mantenimento? Nessuna paura grazie al Fondo statale!

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Sono veramente numerosi ogni anno i casi in cui l’ex non paga il mantenimento per le mogli (ma in alcuni casi anche per il marito) e i figli stabilito dal Giudice, e così molte famiglie non riescono ad arrivare a fine mese.

Spesso l’origine del mancato versamento di tali contributi è dovuto ai soliti screzi familiari, ma non è raro che sia dovuto anche a problemi economici dell’ex coniuge su cui grava tale obbligazione : sempre più persone sono senza lavoro e non possono mantenere sé stessi né tanto meno figli ed ex coniuge.

Finalmente lo Stato interviene su queste situazioni difficili ed è stato approvato uno speciale Fondo di Solidarietà. Andiamo a vedere come funziona.

Il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno

Introdotto in extremis con un emendamento nella Finanziaria 2016, è stato introdotto il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno : per il 2016 sono stati stanziati 250.000 Euro, mentre per il 2017 ne sono stati stanziati 500.000.

Come si può accedere al fondo ?

Il coniuge più debole che ha a carico figli minorenni o maggiorenni ma portatori di handicap e che versa in uno stato economico deficitario a causa del mancato versamento delle somme previste dal giudice per il mantenimento, deve presentare al Tribunale un’istanza di anticipazione di tali somme.

Cosa bisogna allegare alla domanda?

Alla domanda bisogna allegare:

  1. Il decreto con cui il giudice ha stabilito l’assegno di mantenimento (è valido anche un provvedimento provvisorio);
  2. La documentazione del mancato pagamento (si consiglia di presentare anche le eventuali querele ai carabinieri per tale mancato versamento);
  3. La documentazione che attesti lo stato di bisogno (attestazione dei redditi maturati che comprovino i guadagni non sufficienti).

A seguito della presentazione di tale istanza, entro 30 giorni, il Presidente del Tribunale o il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, deciderà di accogliere o di rigettare la domanda, anche assumendo ulteriori informazioni utili a verificare l’effettiva necessità di tali somme (destinate solo a chi versa in uno stato di bisogno).

L’eventuale accoglimento sarà d’ufficio trasmesso al Ministero della Giustizia per l’erogazione di tali somme ; sarà poi onere del Ministero rivalersi sul coniuge inadempiente. Tale procedura risulta, inoltre, esente dal pagamento del contributo unificato.

Dovremo aspettare ancora qualche settimana per l’attuazione vera e propria di questa iniziativa legislativa con il “Decreto attuativo della Legge di Stabilità” che fugherà anche i dubbi rimanenti.

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