La Corte di Cassazione ha affermato, con riguardo ai limiti relativi all’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, che non è tutelabile il figlio ultraquarantenne disoccupato il quale, pur vivendo in un contesto di crisi economica e sociale, rifiuti ingiustificatamente di acquisire l’autonomia economica tramite l’impegno lavorativo e chieda il mantenimento da parte dei genitori.
Già con Cassazione Civile n. 7970/2013 la Suprema Corte aveva specificato :
Ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o da rifiuto ingiustificato
Nel caso di specie, il Giudice a quo accoglie la richiesta di esonero dell’assegno per la figlia, facendo riferimento all’età (anni 37) e agli studi da questa effettuati, ipotizzando che essa abbia ricevuto offerte di lavoro, benché non pienamente rispondenti alle sue aspirazioni e non le abbia accettate. Secondo la Cassazione “spettava ovviamente alla ricorrente fornire prova in tal senso”.